
Le parole del carcere ci guidano attraverso la lettura dell’ArchéBaleno #70, aiutandoci a muoverci tra le sigle e i concetti che gravitano nella vita di tutti i giorni di un istituto penitenziario.
• C.P.
Codice Penale.
• O.P.
Ordinamento Penitenziario.
• I.C.A.M.
Istituto a Custodia Attenuata per Madri detenute.
• FGP – Funzionario Giuridico-Pedagogico
ex Educatore Penitenziario, è la figura professionale titolare del trattamento rieducativo, finalizzato a restituire alla società un soggetto che abbia preso coscienza delle conseguenze umane e materiali delle proprie azioni e che per questo sia motivato a non commettere nuovi reati. Il funzionario si occupa di tutto ciò che riguarda il sostegno giuridico all’interno delle mura del carcere, aiutando la persona detenuta a comprendere meglio quanto deciso da un Giudice, nonché a rispondere alle finalità di trattamento.
• Differimento pena
È una disposizione che permette di posticipare l’esecuzione di una pena a condizione che vengano soddisfatte determinate condizioni, come ad esempio il buon comportamento del condannato durante un periodo di prova.
Dal Codice Penale:
Art. 146: Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena (differimento pena obbligatorio) nei confronti di donne incinta o con minori inferiori ad anni uno, avente responsabilità genitoriale;
Art. 147: Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena (differimento pena facoltativo) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni, avente responsabilità genitoriale.
• Cumulativo
Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali, il Pubblico Ministero deve sempre determinare la pena unica da eseguirsi (art. 80 C.P.). Il presupposto per l’emissione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, anche detto cumulo, è la presenza di due o più sentenze o decreti penali di condanna irrevocabili di cui almeno uno non ancora eseguito e un altro in corso di esecuzione; oppure più provvedimenti non ancora eseguiti.
• Domandina
In genere si tratta di un termine colloquiale usato per riferirsi a una richiesta di chiarimento, spiegazione o informazione in ambito giuridico-penitenziario.
• Definitivo
Indica una decisione giudiziaria che è diventata definitiva e non può più essere oggetto di ricorso o impugnazione. È una sentenza che ha esaurito tutti i gradi di giudizio possibili.
• Ergastolo
È la pena detentiva più grave prevista dal sistema giudiziario italiano, che prevede il carcere a vita per gravi reati, come omicidio volontario o associato a reati di terrorismo.
• Individualizzazione del trattamento (art.13 O.P.)
“Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. Nei confronti dei detenuti è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento”. Vengono agevolati programmi di giustizia riparativa e vengono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che viene firmato dal detenuto all’interno del cosiddetto “patto trattamentale”. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall’inizio dall’esecuzione. L’osservazione e il percorso trattamentale vengono inseriti all’interno di una relazione, la quale viene consegnata dal Funzionario Giuridico Pedagogico al Magistrato di Sorveglianza quando la richiede. È il simbolo della funzione rieducativa.
• Lavoro all’esterno (art. 21 O.P.)
“I detenuti possono essere assegnati al lavoro all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’articolo. I detenuti assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno diviene esecutivo dopo l’approvazione del magistrato di sorveglianza”.
• Assistenza all’esterno dei figli minori (art. 21 bis O.P.)
“Le condannate possono essere ammesse alla cura e all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall’articolo 21. La misura dell’assistenza all’esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre”.
• Articoli di legge per essere collocati in Icam e per essere collocati in “Sezione nido”
Collocamento nuclei mamma-bambino, nel D.P.R. del 30 giugno 2000: art.19 “Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido”.
Legge Finocchiaro, n. 40 del 2001, art. 47 quinquies dell’O.P. (Detenzione Domiciliare Speciale): misura finalizzata alla salvaguardia della relazione genitoriale, applicabile alle madri aventi una condanna (secondariamente ai padri) che hanno figli di età inferiore a dieci anni, o affetti da disabilità grave e che devono scontare una pena della reclusione superiore a quattro anni o la pena dell’ergastolo, purché ci sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. La misura non può essere applicata al genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale, è stata introdotta per tutelare gli interessi del minore e vi si ricorre quando non vi sono i presupposti per l’applicazione della detenzione domiciliare ordinaria (viene concessa nel momento in cui la pena non supera i quattro anni di reclusione e può essere anche parte residua di una pena inizialmente maggiore).
Legge n. 62 del 2011: prevede la possibilità di ospitare presso gli ICAM donne in stato di gravidanza in misura cautelare e l’aumento da tre a sei anni (poi estesa a dieci anni da un decreto ministeriale del 2014) dell’età del bambino, ove non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre presso la propria abitazione. L’esecuzione degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare, anche quella di tipo speciale, può essere effettuata anche presso la propria abitazione, se considerata idonea e rispondente ai requisiti vigenti per la misura alternativa, all’interno di un ICAM o di una Casa-Famiglia Protetta.
Regola generale per il collocamento: le donne in stato di gravidanza e i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni con la propria madre possono essere collocati, in un Istituto Penitenziario, all’interno delle “Sezioni nido” o di un ICAM, mentre i bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni possono accedere con le loro madri esclusivamente all’interno di un ICAM.
• Misure alternative
Affidamento in prova ai Servizi Sociali (art. 47 O.P.): è la misura alternativa per eccellenza, in quanto si svolge totalmente sul territorio e prevede il distacco completo dall’Istituto di Pena, bensì comporta l’instaurarsi di un rapporto di tipo collaborativo con l’UEPE, che redige un programma di trattamento, incontra la persona avente una condanna in maniera costante e continuativa e monitora il suo percorso rieducativo e risocializzante. Consiste in un periodo uguale a quello da scontare in termini di pena;
Detenzione domiciliare (art. 47-ter O.P.): viene concessa nel momento in cui la pena non supera i quattro anni di reclusione e può essere anche parte residua di una pena inizialmente maggiore. Tale beneficio ha dato l’opportunità alle detenute e ai detenuti di ottenere delle misure alternative alla carcerazione, permettendo loro di proseguire con il percorso trattamentale presso la propria abitazione esterna, con la possibilità di stare vicino ai propri figli, con il sostegno della famiglia e la supervisione dell’ente locale del Ministero di Giustizia, ossia l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE);
Semilibertà (art. 48 O.P.): è un reinserimento sociale parziale e graduale, in quanto la persona permane in uno stato di detenzione all’interno delle mura del carcere per una parte della giornata (spesso la notte). Nella restante rimane fuori dall’Istituto di Pena per partecipare ad attività scolastiche o lavorative, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore del carcere.
• Liberazione anticipata (art. 54 O.P.)
Al detenuto che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
Valentina De Fazio
Operatrice area Oltre la pena
Nelle prossime settimane pubblicheremo tutti gli articoli dell’Archébaleno 70:
🧒🏻 Bambini in carcere mai – Paolo Dell’Oca
📊 Uno su mille è privo di libertà – Paolo Dell’Oca
❤️ Di grazia e di giustizia: l’affettività in carcere – p. Giuseppe Bettoni
🕊️ La situazione penitenziaria italiana: sfide, diritti e prospettive – Francesco Maisto
🪞 Un carcere, tante carceri – Lucia Castellano
⚓ Il porto lo fanno i marinai – Cristiano Valanzano
🐦 Presenze ingiustificate – Francesca Rupalti
🎨 Sfumature – Federica Barile
✋🏼 Volontariamente all’ICAM – Carla Cherubini